Legge di bilancio 2026 e altre novità fiscali – PARTE 1
La Legge di bilancio n. 199 del 30.12.2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 30.12.2025 ed è entrata in vigore il 01.01.2026. Per numerose fattispecie dovranno ancora essere emanate le relative disposizioni attuative oppure sono previsti termini successivi per l’entrata in vigore.
Di seguito Vi trasmettiamo la prima parte delle principali novità fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2026, la seconda parte seguirà nei prossimi giorni.
Imprese e liberi professionisti
Regime forfettario – conferma del limite di 35.000,00 euro per redditi da lavoro dipendente o da pensione
È stato confermato anche per l’anno 2026 il limite di 35.000,00 euro per i redditi da lavoro dipendente (o assimilati) e/o da pensione. L’innalzamento di tale soglia agevola in molti casi l’accesso al regime fiscale agevolato per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Chi nel 2025 ha conseguito redditi da lavoro dipendente (o assimilati) e/o da pensione fino a 35.000,00 euro può pertanto continuare ad applicare il regime forfettario anche per il 2026, purché non sussistano altre cause di esclusione. Tale soglia maggiorata è attualmente prevista solo per questo anno.
Agevolazioni per investimenti Industria 4.0 – Ritorno all’iper-ammortamento
Le precedenti agevolazioni sotto forma di credito d’imposta nella misura del 20% sono state abolite a decorrere dal 01.01.2026. Per i nuovi investimenti che soddisfano i requisiti 4.0 viene nuovamente introdotto l’iper-ammortamento a partire dal 01.01.2026.
Per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, i costi di acquisto fiscali saranno aumentati del 180% e dedotti in aggiunta per la durata dell'ammortamento del bene. Per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, la maggiorazione è pari al 100%.
I nuovi beni strumentali devono essere prodotti nell’UE o nello Spazio Economico Europeo (inclusi Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Gli investimenti devono continuare ad essere comunicati al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), ma a tal fine sono tuttavia ancora necessarie le relative disposizioni attuative.
IMPORTANTE: Per eventuali investimenti prenotati o conclusi nel 2025 ma finora sospesi
per carenza di risorse finanziarie, si è in attesa di un chiarimento ufficiale circa la possibilità di applicare in alternativa l’iper-ammortamento.
Cessione di beni strumentali – Abolizione della rateizzazione delle plusvalenze
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali potevano finora, a determinate condizioni, essere tassate in quote costanti fino a cinque anni, qualora il bene fosse stato detenuto ininterrottamente nell’impresa per almeno tre anni. Tale facoltà consentiva, in taluni casi, un’ottimizzazione fiscale evitando l’applicazione di aliquote marginali elevate.
A decorrere dal 01.01.2026 tale possibilità viene eliminata e le plusvalenze dovranno essere integralmente tassate nell’anno di realizzo.
Resta invece invariata la possibilità di rateizzazione quinquennale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o rami d’azienda, purché l’azienda o il ramo siano stati posseduti ininterrottamente dal cedente per oltre tre anni.
Affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta
Le riserve in sospensione d’imposta possono essere affrancate mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva agevolata del 10%. L’imposta sostitutiva deve essere versata in quattro rate annuali entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi. Le disposizioni della Legge di bilancio 2025 sono pertanto prorogate senza modifiche anche per un ulteriore anno.
Novità nella tassazione dei dividendi
L’esenzione del 95% sui dividendi distribuiti tra società di capitali viene esclusa per le partecipazioni di minoranza inferiori al 5% o di valore inferiore a 500.000,00 euro. Tale esclusione si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di tali partecipazioni.
Per le imprese individuali e le società di persone, i dividendi percepiti sono assoggettati al regime del reddito parzialmente imponibile (56,25%) solo se la partecipazione supera il 5% o ha un valore superiore a 500.000,00 euro. Lo stesso vale per le plusvalenze su tali partecipazioni.
Proroga delle agevolazioni fiscali per agricoltori professionali
Le agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) e i coltivatori diretti sono prorogate per il 2026. In particolare, i redditi catastali dominicali e agrari fino a 10.000,00 euro non sono imponibili; per la parte eccedente 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro l’imponibilità è pari al 50%, mentre oltre tale soglia il reddito è interamente imponibile.
Cartelle esattoriali scadute – limitazioni alla compensazione dei crediti d’imposta e al pagamento dei compensi professionali
In presenza di cartelle esattoriali e/o atti esecutivi per importi superiori a 100.000,00 euro non era consentita la compensazione dei crediti d’imposta tramite modello F24. Tale soglia è ora ridotta a 50.000,00 euro.
I compensi dei liberi professionisti per incarichi pubblici saranno corrisposti dalla Pubblica Amministrazione solo previa estinzione di eventuali debiti verso la stessa. L’importo del compenso corrispondente al debito sarà trattenuto e versato direttamente dall’ente pubblico all’Agente della riscossione. La novità entra in vigore il 15.06.2026.
Aumento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)
L’imposta sulle transazioni finanziarie effettuate su mercati non regolamentati è stata aumentata dallo 0,2% allo 0,4%. L’aumento riguarda principalmente il trasferimento di azioni, con esclusione delle quote di S.r.l.
Per le transazioni effettuate su mercati regolamentati l’imposta è stata aumentata dallo 0,1% allo 0,2%.
Ritenuta alla fonte sulle provvigioni anche per le agenzie di viaggio
La ritenuta alla fonte sulle provvigioni applicata agli agenti di commercio, pari all’11,5% (ovvero al 4,6% con dipendenti), si applicherà dal 01.03.2026 anche alle provvigioni delle agenzie di viaggio.
Nuova ritenuta alla fonte dello 0,5% su forniture e prestazioni dal 01.01.2028
A decorrere dal 01.01.2028 è prevista l’introduzione di una ritenuta alla fonte dello 0,5% sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi tra imprese residenti. Dal 01.01.2029 l’aliquota dovrebbe essere innalzata all’1%. Secondo le prime indicazioni, sono previste esenzioni per i soggetti in regime forfettario e per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale.
Sugar tax e plastic tax nuovamente rinviate
L’imposta sulle bevande zuccherate o contenenti altri edulcoranti (sugar tax), prevista da anni, è stata rinviata al 2027.
Anche l’imposta sui prodotti in plastica monouso (plastic tax) è rinviata al 2027.
Immobili, partecipazioni e criptovalute
Rivalutazione di terreni e partecipazioni
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali possono rivalutare, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva agevolata, le partecipazioni e i terreni (edificabili o agricoli) posseduti al 1° gennaio 2026, affrancando le future plusvalenze. È necessaria una perizia giurata di stima da redigere entro il 30.11.2026.
L’imposta sostitutiva, versabile in un’unica soluzione o in tre rate annuali, è pari al 18% per i terreni e al 21% per le partecipazioni. Il versamento della prima rata o dell’intero importo deve avvenire entro il 30.11.2026.
Già con la Legge di bilancio 2025 tale facoltà era stata resa strutturale anche per gli anni successivi. Con la Legge di bilancio 2026 l’aliquota per le partecipazioni è stata aumentata dal 18% al 21%.
Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci o trasformazione in società semplice
Le società possono assegnare o cedere ai soci immobili non strumentali o veicoli iscritti nei pubblici registri, previo pagamento di un’imposta sostitutiva agevolata.
L’assegnazione o la cessione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2026 ed è riservata ai soggetti che erano già soci al 30 settembre 2025.
L’imposta sostitutiva è pari all’8% delle plusvalenze realizzate; per le società non operative l’aliquota è elevata al 10,5%. L’imposta deve essere versata per il 60% entro il 30.09.2026 e per il restante 40% entro il 30.11.2026.
Le riserve in sospensione d’imposta possono essere affrancate mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 13%.
Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che, per gli immobili, le plusvalenze non sono determinate in base al valore normale (di mercato), bensì facendo riferimento alle rendite catastali rivalutate, che costituiscono anche il valore minimo in caso di successiva cessione.
Non sono previste agevolazioni IVA, la cui applicabilità deve essere valutata caso per caso. Le imposte di registro sono ridotte del 50%, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa di 200,00 euro ciascuna.
In alternativa all’assegnazione o alla cessione, è possibile procedere alla trasformazione agevolata della società in società semplice, che non produce reddito d’impresa e non è soggetta ad obblighi contabili.
Estromissione agevolata degli immobili dell’imprenditore individuale
Gli imprenditori individuali che al 30 settembre 2025 possedevano immobili strumentali possono estrometterli dal patrimonio dell’impresa entro il 31 maggio 2026 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva agevolata.
L’agevolazione è particolarmente rilevante in caso di cessazione dell’attività, poiché in assenza di tale regime si configurerebbe l’autoconsumo con applicazione integrale delle imposte dirette e indirette, analogamente a una cessione ordinaria.
L’imposta sostitutiva, pari all’8% ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP, è calcolata sulla plusvalenza, determinata con riferimento al valore normale (di mercato) o, in alternativa, al valore catastale rivalutato, generalmente più basso. Il versamento deve avvenire per il 60% entro il 30.11.2026 e per il 40% entro il 30.06.2027.
Non sono previste agevolazioni IVA e non è dovuta l’imposta di registro, non essendo necessario un atto notarile.
Per i soggetti in contabilità ordinaria le relative annotazioni devono essere effettuate nel libro giornale; per quelli in contabilità semplificata nel registro dei beni ammortizzabili.
Criptovalute
Le plusvalenze realizzate dalla cessione di criptovalute sono soggette, dal 01.01.2026, a un’imposta sostitutiva del 33%. Per le stablecoin e per gli altri cripto-attivi denominati in euro l’imposta sostitutiva è pari al 26%.
La soglia minima di 2.000,00 euro per l’imponibilità delle plusvalenze è stata abolita già dal 01.01.2025; eventuali minusvalenze possono tuttavia essere riportate integralmente e compensate con plusvalenze future entro quattro anni.
A decorrere dal 01.01.2026, i fornitori di servizi di cripto-attività autorizzati (CASP) dovranno, ai sensi della DAC8 (direttiva UE sullo scambio automatico di informazioni relative alle criptovalute e alle relative transazioni), trasmettere per la prima volta entro il 30.09.2027 all’Agenzia delle Entrate i dati delle transazioni effettuate nel 2026.
Siamo a Vostra disposizione per chiarimenti o per una consulenza personale sulle novità sopra riportate.
Cordiali saluti
taktiva.