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Informativa clienti 2-2026 / Fiscale

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Legge di bilancio 2026 e altre novità fiscali – PARTE 2

 

La Legge di bilancio n. 199 del 30.12.2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 30.12.2025 ed è entrata in vigore il 01.01.2026. Per numerose fattispecie dovranno ancora essere emanate le relative disposizioni attuative oppure sono previsti termini successivi per l’entrata in vigore.

 

Di seguito è riportata la seconda parte delle principali disposizioni fiscali della Legge di bilancio 2026 e altre importanti novità.

 

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

 

Scaglioni di reddito e aliquote progressive per le persone fisiche (IRPEF)

Gli scaglioni di reddito sono rimasti invariati rispetto all'anno precedente, ma l'aliquota media progressiva è stata ridotta dal 35% al 33%. Per i contribuenti interessati, ciò comporta un risparmio fiscale fino a 440,00 euro.

 

                                                       Base imponibile                                                                                      Aliquote

Fino a 28.000,00 euro

23%

Oltre 28.000,00 euro fino a 50.000,00 euro

33% (in precedenza 35%)

Oltre 50.000,00 euro

43%

 

Per i contribuenti con un reddito superiore a 200.000,00 euro, la detrazione fiscale per determinate spese deducibili è ridotta di 440,00 euro, ad eccezione delle spese per prestazioni mediche, donazioni a favore di partiti politici e spese per assicurazioni relative alla copertura di calamità naturali.

 

Novità nella tassazione degli affitti a breve termine (locazioni brevi)

Per gli affitti a breve termine di appartamenti, se il locatore ha optato per l'imposta sostitutiva cedolare secca, per il primo appartamento affittato si applica un'imposta sostitutiva del 21% e per un secondo appartamento affittato a breve termine un'imposta sostitutiva del 26%.

 

IMPORTANTE:    Se un terzo o ogni ulteriore appartamento viene affittato a breve termine, si presume automaticamente che si tratti di un'attività commerciale ed è obbligatorio aprire una partita IVA. È inoltre necessario verificare gli obblighi contabili e gli aspetti relativi alla previdenza sociale.

 

Versamenti volontari al fondo pensione - Limite di deducibilità fiscale aumentato a 5.300,00 euro

Finora i versamenti volontari al fondo pensione potevano essere dedotti fiscalmente fino a un limite di 5.164,57 euro. Per i versamenti effettuati a partire dal 01.01.2026, tale limite è stato aumentato a 5.300,00 euro.

 

Imposta sostitutiva forfettaria per i superricchi che trasferiscono la residenza in Italia

I cittadini stranieri che trasferiscono la propria residenza in Italia possono tassare i propri redditi esteri in Italia con il pagamento di un'imposta sostitutiva forfettaria di 300.000,00 euro (in precedenza 200.000,00 euro). Eventuali redditi nazionali sono soggetti alle disposizioni generali.

 

Proroga il bonus per le consulenze psicologiche

Il sostegno alle spese per consulenze psicologiche nell'ambito del “bonus psicologo” è già stato prorogato fino al 2028 con la Legge finanziaria 2025 nel limite dei fondi stanziati dallo Stato. Le domande devono essere presentate tramite il portale web dell'INPS.

In alternativa, tali spese possono essere detratte fiscalmente nella dichiarazione dei redditi nella misura del 19%.

 

 

Lavoro e famiglia

 

Prorogata l'agevolazione fiscale sui premi di produttività

I lavoratori dipendenti con un reddito lordo annuo fino a 80.000,00 euro possono, a determinate condizioni, tassare i premi di produttività ricevuti fino a un limite massimo di 5.000,00 euro (in precedenza 3.000,00) con un'imposta sostitutiva dell'1% (in precedenza 5%). Questa tassazione agevolata è stata decisa per gli anni 2026 e 2027.

 

Fringe benefit esenti da imposte fino a 1.000 euro (ovvero 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico) validi fino al 2027

I datori di lavoro possono continuare, fino all’anno 2027, a riconoscere ai propri dipendenti fringe benefit esenti da imposte per un importo ordinario pari a 1.000,00 euro per ciascun lavoratore.
Per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, tale limite è elevato a 2.000,00 euro per dipendente.

Per i lavoratori che, nei primi due anni dall’assunzione, accettano un impiego con una distanza superiore a 100 km e trasferiscono la propria residenza nel nuovo luogo di lavoro, è stato introdotto un fringe benefit esente da imposte pari a 5.000,00 euro. Il reddito dell’anno precedente del lavoratore non deve aver superato l’importo di 35.000,00 euro.

 

 

Sono considerate prestazioni di fringe benefit:

  • beni e servizi, quali ad esempio buoni acquisto, buoni carburante, cesti regalo, polizze assicurative extraprofessionali, utilizzo del telefono aziendale o dell’auto aziendale anche per fini privati, prodotti e servizi forniti dal datore di lavoro, ecc.;
  • importi/pagamenti a titolo di rimborso di spese sostenute nell’abitazione privata del lavoratore per gas, energia elettrica e acqua. In tal caso, le relative fatture o copie delle stesse devono essere presentate al datore di lavoro a conferma delle spese sostenute.

Al fine di evitare che i lavoratori beneficino più volte del valore agevolato del fringe benefit, ad esempio in presenza di più rapporti di lavoro part-time con diversi datori di lavoro, i dipendenti devono presentare un’ulteriore autodichiarazione attestante che le spese presentate (ad esempio per gas, acqua ed energia elettrica) non sono già state oggetto di altre richieste di rimborso.

 

Deducibilità fiscale dei buoni pasto

A decorrere dal 01.01.2026, i buoni pasto elettronici sono fiscalmente deducibili fino a un valore di 10,00 euro per pasto. In precedenza, il limite era pari a 8,00 euro.
La deducibilità fiscale dei buoni pasto in formato cartaceo resta invece invariata a 4,00 euro.

 

Tassazione agevolata delle ore di straordinario degli infermieri

Gli infermieri operanti presso ospedali pubblici o strutture private possono assoggettare, su base opzionale, le ore di lavoro straordinario prestate a un’imposta sostitutiva del 5%.

 

Nuove basi di calcolo per l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

L’ISEE, indicatore applicato su tutto il territorio nazionale per la valutazione della situazione economica delle famiglie, è stato oggetto di alcune modifiche. Con la Legge di bilancio 2026 sono state aumentate le franchigie relative all’abitazione principale e ai figli conviventi, mentre le abitazioni distrutte o dichiarate inagibili a seguito di calamità naturali sono state escluse dal calcolo.

Rientrano invece nella determinazione dell’ISEE i patrimoni detenuti in criptovalute o in altre forme di attività digitali.

 

Il valore ISEE costituisce la base per l’accesso a prestazioni sociali statali quali, ad esempio, l’assegno unico, i bonus per l’asilo nido, le riduzioni delle tasse universitarie o altri contributi e viene determinato sulla base di reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare.

 

 

Detrazioni fiscali per manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni e interventi di recupero, riqualificazioni energetiche, bonus mobili ed elettrodomestici, bonus verde

 

Le disposizioni fiscali vigenti per l’anno 2025 restano invariate anche per il periodo d’imposta 2026. Le ulteriori riduzioni previste originariamente per il 2026 sono pertanto decadute. Con il recepimento delle norme del 2025, per i contribuenti con un reddito lordo annuo superiore a 75.000,00 euro si applica inoltre una limitazione delle detrazioni fiscali sulla base di un coefficiente familiare.

 

Detrazione del 50% per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e recupero edilizio

La detrazione del 50% per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e recupero edilizio, fino a un limite massimo di spesa pari a 96.000,00 euro, resta valida per l’abitazione principale e per lavori eseguiti dal proprietario o dal titolare di un diritto reale (diritto di abitazione, usufrutto). Il proprietario o titolare del diritto reale deve avere la residenza anagrafica nell’immobile (abitazione principale).

Per i nudi proprietari, i familiari conviventi, i locatari o i comodatari rimane possibile una detrazione del 36%.

Per le seconde abitazioni si applica una detrazione del 36% fino a un massimo di spesa di 96.000,00 euro. A decorrere dal 01.01.2027, le detrazioni saranno ulteriormente ridotte al 36% per le abitazioni principali e al 30% per le seconde abitazioni.

 

Detrazione per interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus)

Anche per l’Ecobonus si applica la distinzione tra abitazione principale (detrazione del 50%) e seconda abitazione (detrazione del 36%).

Dal 01.01.2027, le detrazioni saranno ridotte al 36% per le abitazioni principali e al 30% per le seconde abitazioni.

Gli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili (caldaie a gas) non sono più agevolabili dal 01.01.2025, mentre gli impianti ibridi continuano a rientrare nel regime agevolato.

 

Detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche – riduzione al 50%

La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche (ad esempio demolizione di scale, realizzazione di rampe, installazione di ascensori, montascale e piattaforme elevatrici) è ora ammessa esclusivamente nella misura del 50% nell’ambito della detrazione per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e recupero edilizio. Le nuove disposizioni si applicano ai pagamenti effettuati a partire dal 01.01.2026.

 

Detrazione del 50% per mobili ed elettrodomestici

La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, con un limite massimo di spesa pari a 5.000,00 euro, è stata prorogata per l’anno 2026. Il bonus è riconosciuto esclusivamente in relazione a interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e recupero edilizio iniziati a partire dal 01.01.2025.

 

Bonus verde non prorogato per il 2026

Analogamente a quanto già previsto per il 2025, la detrazione per interventi di sistemazione a verde (36% fino a un massimo di spesa di 5.000,00 euro) non è stata prorogata per l’anno 2026.

 

Altre novità

 

Commercio online e spedizioni di merci da Paesi extra UE – contributo di 2,00 euro

Per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra UE nell’ambito del commercio online è prevista l’applicazione di un contributo (handling fee) pari a 2,00 euro, qualora il valore complessivo della spedizione sia inferiore a 150,00 euro. La misura si applica non solo alle spedizioni tra operatori economici con partita IVA (B2B o B2C), ma anche alle spedizioni tra privati (C2C). Il contributo viene riscosso dai corrieri o dagli operatori logistici nell’ambito della dichiarazione doganale di importazione.

L’obbligo di pagamento è entrato in vigore il 01.01.2026; tuttavia, con la circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 1/D/2026 del 07.01.2026, il versamento relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2026 è stato prorogato al 15.03.2026, senza applicazione di interessi e sanzioni.

 

Nuovo tasso di interesse legale pari all’1,6% dal 01.01.2026

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10.12.2025, il tasso di interesse legale è stato ridotto dal 2,0% all’1,6% a decorrere dal 01.01.2026. Il tasso legale trova applicazione, ad esempio, nelle regolarizzazioni spontanee dei versamenti tributari (ravvedimento operoso), nel calcolo degli interessi sul deposito cauzionale versato dal conduttore al locatore, nonché nella determinazione dell’usufrutto ai fini dell’imposta di registro, delle imposte sulle donazioni e sulle successioni. Il tasso resta valido fino a revoca o nuova modifica.

 

Siamo a Vostra disposizione per chiarimenti o per una consulenza personale sulle novità sopra riportate.

 

Cordiali saluti

taktiva.