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Informativa clienti 3-2026 / Fiscale

(download als pdf)

 

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e risanamento – Consegna della documentazione per la dichiarazione dei redditi entro il 13.02.2026

 

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione e recupero edilizio, nonché per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ecc., ovvero ne ha prorogato le agevolazioni esistenti con modifiche.

Per poter fruire delle detrazioni fiscali, a seconda della tipologia degli interventi effettuati, sono richieste specifiche comunicazioni e dichiarazioni.

 

Al fine di poter effettuare con la dovuta diligenza i controlli di tutta la documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione dei redditi, invitiamo tutti i clienti che nel corso dell’anno 2025 hanno avviato o proseguito lavori agevolabili con detrazioni fiscali a trasmettere

 

entro e non oltre il 13.02.2026

 

tutta la documentazione rilevante ai fini delle detrazioni fiscali relative all’anno 2025 al nostro indirizzo di Studio info@taktiva.com ovvero a consegnarla presso i nostri uffici (qualora non sia già stata trasmessa):

 

  • Concessioni edilizie o permessi di costruire, comprensivi di eventuali varianti progettuali;
  • Comunicazione/i all’Ispettorato del Lavoro (notifica preliminare di cantiere);
  • Comunicazione di inizio e/o fine lavori al Comune;
  • Dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti l’inizio e/o la fine lavori (qualora non fosse richiesta la comunicazione al Comune);
  • Fatture di tutti gli artigiani e dei soggetti incaricati delle prestazioni tecniche;
  • Ricevute dei bonifici bancari o postali “parlanti” (c.d. bonifici per ristrutturazioni edilizie), con indicazione del codice fiscale del committente, della partita IVA dell’impresa esecutrice e del riferimento normativo che disciplina la detrazione;
  • Comunicazione/i all’ENEA;
  • Documentazione relativa ad eventuali cessioni del credito d’imposta;
  • Attestazione di congruità delle spese sostenute (asseverazione di congruità delle spese) – richiesta esclusivamente in caso di cessione del credito;
  • Attestazioni di congruità della manodopera impiegata in cantiere (DURC manodopera).

 

Importante: L’attestazione di congruità della manodopera (DURC manodopera) non deve essere confusa con il certificato di regolarità contributiva attestante il corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC contributivo).

 

Le attestazioni di congruità della manodopera sono obbligatorie per le imprese artigiane e industriali operanti nel settore edile e si applicano a tutti gli appalti pubblici (indipendentemente dall’importo dei lavori) nonché ai lavori edili privati di importo complessivo superiore a euro 70.000,00. Ai fini del raggiungimento della soglia di euro 70.000,00, rileva il valore complessivo di tutti i lavori comunicati mediante notifica preliminare di cantiere all’Ispettorato del Lavoro. Non assume pertanto rilevanza il valore del singolo contratto affidato a ciascuna impresa, bensì l’importo totale di tutti gli interventi indicati nella notifica preliminare.

 

Le imprese interessate devono registrarsi sul sito web
https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect ed inserire i dati relativi al cantiere.

 

Importante: I committenti devono obbligatoriamente richiedere alle imprese soggette
all’obbligo le attestazioni di congruità della manodopera entro e non oltre l’emissione della fattura di saldo finale.

 

Si raccomanda vivamente ai committenti di richiedere una dichiarazione sostitutiva (cfr. allegato) anche alle imprese non obbligate alla registrazione sul portale EdilConnect.

 

Per eventuali chiarimenti in merito alla documentazione sopra indicata, il nostro partner di Studio Dott. Oskar Schweigkofler è a Vostra completa disposizione.

 

Cordiali saluti

taktiva.

 

 

Allegato:        Dichiarazione sostitutiva relativa alla congruità della manodopera